SOSPENSIONE DELLE RATE MUTUO

EMERGENZA DETERMINATASI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020 (Territorio della Provincia di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria)

 

In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in oggetto, che costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte ne medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - hanno diritto a chiedere, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale.

La sospensione si applicherà, di norma, a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta e non determinerà l’applicazione degli interessi di mora per il periodo di sospensione, di commissioni o spese di istruttoria e avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Pertanto la sospensione della sola quota capitale comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista.

Per maggiori informazioni prendere visione dell’Ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, rivolgendosi alla propria Filiale di appartenenza per maggiori dettagli.