AVVISO ALLA CLIENTELA - Sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 22 luglio 2024
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 22 luglio 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 1091)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 30 luglio 2024).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2025 – è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona”.
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
· sospensione dell'intera rata e
· sospensione della sola quota capitale.
La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (3 luglio 2026, salvo eventuali ulteriori proroghe).
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA
Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 02/11/2025.