AVVISO AI CLIENTI FIDEIUSSORI CONSUMATORI
Al fine di garantire la migliore protezione ai propri clienti, Banca di Caraglio comunica di
essersi determinata, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Movimento
Consumatori, ad apportare alcune modifiche ai propri modelli di fideiussione specifica e
omnibus relativi a rapporti con consumatori.
Banca di Caraglio comunica, inoltre, ai propri clienti che, per i contratti di fideiussione
specifica e omnibus relativi a rapporti con consumatori già stipulati e ancora in essere, si
impegna a non applicare le seguenti clausole (ove presenti e indipendentemente dalla
numerazione dalle stesse assunte):
“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa
fossero state incassate in adempimento di obbligazioni garantite o che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per
qualsiasi altro motivo”;
“le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei
confronti dei successori e aventi causa del fideiussore”;
“Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla
garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione
di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e
sia/siano trascorsi giorni 30 e si rende operante solo quando la banca abbia avuto la
possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di
credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di
credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore
e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in
circolazione”
“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c.
che si intende derogato”
“Il cliente espressamente riconosce che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa,
entro diciotto mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, in deroga al termine
previsto dall’art. 1957 c.c., abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con
diligenza continuate”.
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
“Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione
garantisce l’obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca”;
“Nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la
Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”;
“Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la Banca è espressamente autorizzata, in
deroga all’art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero
suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi”.